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Proposta di legge regionale del 21 giugno 2000 n. 69
Interventi regionali a favore dell'occupazione dei cittadini
piemontesi
BRIGANDI' MATTEO COTA ROBERTO DUTTO CLAUDIO ROSSI
ORESTE
La Regione Piemonte, allo scopo di contribuire, nell'ambito
delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 del
proprio Statuto, a rendere effettivo il diritto al lavoro, la
piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori,
attua specifici interventi in materia di servizi per l'impiego
e di politiche attive del lavoro a favore dei residenti in
Piemonte da almeno dieci anni.
("Piemonte Lavoro Padano")
Per le finalita' di cui al precedente articolo e per quanto
dispone il successivo articolo 6, la Regione si avvale di una
societa' per azioni appositamente costituita, denominata
"Piemonte Lavoro Padano" che ha come obiettivo specifico
quello di favorire l'occupazione dei cittadini piemontesi
assicurando priorita' ai residenti nei comuni piemontesi da
non meno di dieci anni e fornendo ai cittadini medesimi
servizi per l'orientamento delle scelte professionali e
assistenza alle imprese nei processi di formazione.
("Procedure di costituzione")
La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza il
Presidente della Giunta a compiere tutti gli atti esecutivi
necessari e in particolare a stipulare l'atto costitutivo
della S.p.A. "Piemonte Lavoro Padano", sottoscrivendo non meno
del 50 per cento delle azioni emesse, nonche' gli eventuali
accordi tra i soci.
La sottoscrizione delle azioni e' subordinata alla
deliberazione della Giunta regionale di accertamento che lo
Statuto del "Piemonte Lavoro Padano" sia conforme alle norme
di legge in materia di societa' per azioni e che disponga; a)
che lo Statuto di "Piemonte Lavoro Padano" abbia quale oggetto
sociale la promozione e l'organizzazione di attivita' per la
sperimentazione di forme di orientamento, informazione e
assistenza ai lavoratori e alle imprese, secondo quanto
disposto dal precedente articolo 1; b) che l'attivita' si
svolga in collaborazione con l'"Osservatorio Regionale sul
mercato del Lavoro", istituito con la legge regionale 6
gennaio 1983 n. 1 nonche' con gli enti e gli istituti
regionali di ricerca e formazione ed in armonia con le
direttive stabilite dalla commissione regionale di
concertazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 14
dicembre 1998, n.41; c) che il capitale sociale non sia
superiore a 150 milioni; d) Che l'utile della Regione debba
essere reimpiegato in programmi di ammodernamento e
potenziamento approvati dagli organi societari all'inizio di
ogni triennio essendo esclusa qualsiasi forma di distribuzione
degli azionisti; e) che il Consiglio di amministrazione sia
composto dal Presidente eletto dall'assemblea ai sensi
dell'articolo 2380 cc e da non meno di 5 e non piu' di 11
consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano
eletti per tre anni e siano rinnovabili; f) che i limiti posti
ai poteri degli amministratori non siano diversi da quelli
stabiliti dalle norme di legge sulle societa' per azioni; g)
che il direttore generale si nominato dall'assemblea.
Il Presidente della Giunta da' immediata comunicazione di
tutti gli atti e adempimenti di cui al precedente comma 1 al
Consiglio regionale.
I rappresentanti della Regione sono nominati nelle forme e con
le modalita' previste dallo Statuto della Regione e possono
essere revocati a norma dell'articolo 2458 cc.
I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente devono
esercitare il loro mandato nel rispetto delle direttive
regionali.
("Convenzione con la Regione")
Il Presidente della Giunta o l'Assessore competente, se
delegato, e' autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio, a stipulare le convenzioni con "Piemonte Lavoro
Padano" ed eventualmente con le altre societa' a
partecipazione regionale per realizzare gli interventi di cui
all'articolo 1 che, rispondendo a specifiche esigenze rilevate
a livello di aree territoriali, settori produttivi e per
particolari categorie di lavoratori, possono favorire un
migliore inserimento dei lavoratori sul mercato del lavoro.
Al primo anno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge e successivamente all'inizio di ogni anno
entro il mese di marzo, il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, delibera i criteri e le priorita' per
l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e la
stipula delle relative convenzioni.
La societa' "Piemonte Lavoro Padano" e' autorizzata a
promuovere le opportune iniziative al fine di assicurare i
servizi di lavoro temporaneo.
("Interventi formativi a favore di laureati e diplomati")
La Giunta e' autorizzata, sentite le amministrazioni
provinciali, a predisporre, approvare e finanziare piani di
formazione riservati a soggetti privi di occupazione di eta'
compresa tra i diciotto e i quarant'anni, in possesso di
diploma di laurea o diploma di scuola media di secondo grado,
residenti in Piemonte da almeno dieci anni e iscritti nelle
liste di collocamento.
A tal fine e' riservata una quota delle proprie risorse e dei
trasferimenti statali e comunitari per finanziare corsi di
formazione professionale di durata non inferiore ai sei mesi,
rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni
in settori e per profili professionali, aventi specifica
rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia
nel comparto pubblico che in quello privato.
La realizzazione di corsi di formazione di cui al comma 2 e'
affidata alle strutture formative pubbliche nonche', mediante
stipula di apposite convenzioni, a soggetti aventi i requisiti
necessari per essere ammessi a fruire dei finanziamenti del
Fondo sociale europeo.
("Riserve di posti nei pubblici concorsi")
Ai partecipanti ai corsi previsti dal precedente articolo, i
quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica o
specializzazione, e' riservata, nell'ambito dei concorsi
indetti dalle amministrazioni locali, enti ed aziende, una
quota almeno del 50 per cento dei posti messi a concorso.
Per la partecipazione della Regione al capitale sociale di
"Piemonte Lavoro Padano" e' autorizzata per l'anno 2000 la
spesa di 100 milioni di lire. Per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente articolo 6 e' autorizzata per
il triennio 2000/2002 la spesa annua di 500 milioni di lire.
Per il finanziamento di entrambi gli interventi si provvede
mediante apposito stanziamento in sede di approvazione del
bilancio di previsione.
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Relazione alla Proposta di legge regionale del 21 giugno 2000 n. 69
Interventi regionali a favore dell'occupazione dei cittadini piemontesi
Il presente progetto di legge si propone di affrontare lo scottante e
urgente problema dell'occupazione nei suoi diversi aspetti
Il suo aspetto piu' urgente e' sicuramente rappresentato dalla
disoccupazione che ormai investe non solo le categorie o fasce
storicamente cosiddette "deboli", ma che costituisce un problema che
riguarda piu' o meno tutti, a prescindere dall'eta', dal sesso, o dal
titolo di studio. Accanto a questo aspetto di natura piu' evidente e
contingente, e' da considerare in maniera correlata anche l'esigenza
di assicurare, quale strumento anche di prevenzione della
disoccupazione, un sistema di formazione continua del lavoratore, a
fronte di una sua crescita non solo professionale e umana nel tempo ma
bagaglio di conoscenze in grado di permettergli di adeguarsi alla
continua evoluzione dei processi produttivi e alle nuove esigenze del
mercato del lavoro.
Se e' riconosciuto che il lavoro e' la fonte primaria di ricchezza non
solo per il lavoratore stesso ma soprattutto per la collettivita' in
cui e' inserito e per il paese in cui vive, nonche' strumento che,
attraverso l'iniziativa, rinnega il sistema tipicamente italiano
dell'assistenzialismo ed esalta la liberta' e l'indipendenza del
singolo e del suo popolo, la Regione Piemonte ha il dovere
istituzionale nonche' morale di assicurare ai suoi cittadini
l'esercizio di tale diritto e di tale liberta'.
Gli interventi e gli strumenti previsti dal presente progetto di legge
vogliono costituire non solo una risposta concreta a questi problemi
ma soprattutto intendono evitare i "classici" interventi a pioggia,
inevitabilmente dispersivi, anacronisticamente e ingiustificatamente a
tutela di alcune categorie piu' deboli di lavoratori.
La Regione Piemonte deve tutelare i propri cittadini, intendendosi per
tali quelli residenti nei comuni piemontesi da almeno dieci anni,
assicurando loro la possibilita' di fruire di servizi per
l'orientamento e l'occupazione mediante una societa' appositamente
creata, denominata, per evitare fraintendimenti, "Piemonte Lavoro
Padano" (art. 2) e la possibilita' di frequentare corsi di formazione
rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in
settori e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai
fini dell'inserimento nel mondo del lavoro tipicamente padano, sia nel
comparto pubblico che in quello privato (art. 6).
A tal fine si prevede (art. 7) che ai partecipanti ai suddetti corsi,
i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica o
specializzazione, venga riservata nell'ambito dei concorsi indetti
dalle amministrazioni locali, enti ed aziende, una quota almeno del 50
per cento dei posti messi a concorso.
Leggendo l'articolato risulta evidente come la struttura di questo
progetto di legge sia molto snella, limitandosi a prevedere pochi
interventi ma incisivi per la loro particolarita'.
Senza avere l'ambizione di risolvere un problema enorme e con
implicazioni che travalicano i nostri confini regionali, la presente
proposta potrebbe rappresentare un valido contributo delle istituzioni
alla crescita e al benessere dei cittadini piemontesi.
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