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NOTA LEGALE

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Proposta di legge regionale del 21 giugno 2000 n. 69

Interventi regionali a favore dell'occupazione dei cittadini piemontesi

 

Presentata da:

BRIGANDI' MATTEO COTA ROBERTO DUTTO CLAUDIO ROSSI ORESTE

Art. 1.

(Finalita')

1.

La Regione Piemonte, allo scopo di contribuire, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione dell'art. 4 del proprio Statuto, a rendere effettivo il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori, attua specifici interventi in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro a favore dei residenti in Piemonte da almeno dieci anni.

Art. 2.

("Piemonte Lavoro Padano")

1.

Per le finalita' di cui al precedente articolo e per quanto dispone il successivo articolo 6, la Regione si avvale di una societa' per azioni appositamente costituita, denominata "Piemonte Lavoro Padano" che ha come obiettivo specifico quello di favorire l'occupazione dei cittadini piemontesi assicurando priorita' ai residenti nei comuni piemontesi da non meno di dieci anni e fornendo ai cittadini medesimi servizi per l'orientamento delle scelte professionali e assistenza alle imprese nei processi di formazione.

Art. 3.

("Procedure di costituzione")

1.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, autorizza il Presidente della Giunta a compiere tutti gli atti esecutivi necessari e in particolare a stipulare l'atto costitutivo della S.p.A. "Piemonte Lavoro Padano", sottoscrivendo non meno del 50 per cento delle azioni emesse, nonche' gli eventuali accordi tra i soci.

2.

La sottoscrizione delle azioni e' subordinata alla deliberazione della Giunta regionale di accertamento che lo Statuto del "Piemonte Lavoro Padano" sia conforme alle norme di legge in materia di societa' per azioni e che disponga; a) che lo Statuto di "Piemonte Lavoro Padano" abbia quale oggetto sociale la promozione e l'organizzazione di attivita' per la sperimentazione di forme di orientamento, informazione e assistenza ai lavoratori e alle imprese, secondo quanto disposto dal precedente articolo 1; b) che l'attivita' si svolga in collaborazione con l'"Osservatorio Regionale sul mercato del Lavoro", istituito con la legge regionale 6 gennaio 1983 n. 1 nonche' con gli enti e gli istituti regionali di ricerca e formazione ed in armonia con le direttive stabilite dalla commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.41; c) che il capitale sociale non sia superiore a 150 milioni; d) Che l'utile della Regione debba essere reimpiegato in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari all'inizio di ogni triennio essendo esclusa qualsiasi forma di distribuzione degli azionisti; e) che il Consiglio di amministrazione sia composto dal Presidente eletto dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2380 cc e da non meno di 5 e non piu' di 11 consiglieri, anche non soci, e che gli amministratori siano eletti per tre anni e siano rinnovabili; f) che i limiti posti ai poteri degli amministratori non siano diversi da quelli stabiliti dalle norme di legge sulle societa' per azioni; g) che il direttore generale si nominato dall'assemblea.

3.

Il Presidente della Giunta da' immediata comunicazione di tutti gli atti e adempimenti di cui al precedente comma 1 al Consiglio regionale.

4.

I rappresentanti della Regione sono nominati nelle forme e con le modalita' previste dallo Statuto della Regione e possono essere revocati a norma dell'articolo 2458 cc.

5.

I rappresentanti nominati ai sensi del comma precedente devono esercitare il loro mandato nel rispetto delle direttive regionali.

Art. 4.

("Convenzione con la Regione")

1.

Il Presidente della Giunta o l'Assessore competente, se delegato, e' autorizzato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a stipulare le convenzioni con "Piemonte Lavoro Padano" ed eventualmente con le altre societa' a partecipazione regionale per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 che, rispondendo a specifiche esigenze rilevate a livello di aree territoriali, settori produttivi e per particolari categorie di lavoratori, possono favorire un migliore inserimento dei lavoratori sul mercato del lavoro.

2.

Al primo anno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente all'inizio di ogni anno entro il mese di marzo, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera i criteri e le priorita' per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e la stipula delle relative convenzioni.

Art. 5.

("Lavoro temporaneo")

1.

La societa' "Piemonte Lavoro Padano" e' autorizzata a promuovere le opportune iniziative al fine di assicurare i servizi di lavoro temporaneo.

Art. 6.

("Interventi formativi a favore di laureati e diplomati")

1.

La Giunta e' autorizzata, sentite le amministrazioni provinciali, a predisporre, approvare e finanziare piani di formazione riservati a soggetti privi di occupazione di eta' compresa tra i diciotto e i quarant'anni, in possesso di diploma di laurea o diploma di scuola media di secondo grado, residenti in Piemonte da almeno dieci anni e iscritti nelle liste di collocamento.

2.

A tal fine e' riservata una quota delle proprie risorse e dei trasferimenti statali e comunitari per finanziare corsi di formazione professionale di durata non inferiore ai sei mesi, rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello privato.

3.

La realizzazione di corsi di formazione di cui al comma 2 e' affidata alle strutture formative pubbliche nonche', mediante stipula di apposite convenzioni, a soggetti aventi i requisiti necessari per essere ammessi a fruire dei finanziamenti del Fondo sociale europeo.

Art. 7.

("Riserve di posti nei pubblici concorsi")

1.

Ai partecipanti ai corsi previsti dal precedente articolo, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica o specializzazione, e' riservata, nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni locali, enti ed aziende, una quota almeno del 50 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

("Norma finanziaria")

1.

Per la partecipazione della Regione al capitale sociale di "Piemonte Lavoro Padano" e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di 100 milioni di lire. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 6 e' autorizzata per il triennio 2000/2002 la spesa annua di 500 milioni di lire. Per il finanziamento di entrambi gli interventi si provvede mediante apposito stanziamento in sede di approvazione del bilancio di previsione.

° ° ° ° ° ° ° ° °

Relazione alla Proposta di legge regionale del 21 giugno 2000 n. 69

Interventi regionali a favore dell'occupazione dei cittadini piemontesi

 

Il presente progetto di legge si propone di affrontare lo scottante e urgente problema dell'occupazione nei suoi diversi aspetti

Il suo aspetto piu' urgente e' sicuramente rappresentato dalla disoccupazione che ormai investe non solo le categorie o fasce storicamente cosiddette "deboli", ma che costituisce un problema che riguarda piu' o meno tutti, a prescindere dall'eta', dal sesso, o dal titolo di studio. Accanto a questo aspetto di natura piu' evidente e contingente, e' da considerare in maniera correlata anche l'esigenza di assicurare, quale strumento anche di prevenzione della disoccupazione, un sistema di formazione continua del lavoratore, a fronte di una sua crescita non solo professionale e umana nel tempo ma bagaglio di conoscenze in grado di permettergli di adeguarsi alla continua evoluzione dei processi produttivi e alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Se e' riconosciuto che il lavoro e' la fonte primaria di ricchezza non solo per il lavoratore stesso ma soprattutto per la collettivita' in cui e' inserito e per il paese in cui vive, nonche' strumento che, attraverso l'iniziativa, rinnega il sistema tipicamente italiano dell'assistenzialismo ed esalta la liberta' e l'indipendenza del singolo e del suo popolo, la Regione Piemonte ha il dovere istituzionale nonche' morale di assicurare ai suoi cittadini l'esercizio di tale diritto e di tale liberta'.

Gli interventi e gli strumenti previsti dal presente progetto di legge vogliono costituire non solo una risposta concreta a questi problemi ma soprattutto intendono evitare i "classici" interventi a pioggia, inevitabilmente dispersivi, anacronisticamente e ingiustificatamente a tutela di alcune categorie piu' deboli di lavoratori.

La Regione Piemonte deve tutelare i propri cittadini, intendendosi per tali quelli residenti nei comuni piemontesi da almeno dieci anni, assicurando loro la possibilita' di fruire di servizi per l'orientamento e l'occupazione mediante una societa' appositamente creata, denominata, per evitare fraintendimenti, "Piemonte Lavoro Padano" (art. 2) e la possibilita' di frequentare corsi di formazione rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro tipicamente padano, sia nel comparto pubblico che in quello privato (art. 6).

A tal fine si prevede (art. 7) che ai partecipanti ai suddetti corsi, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica o specializzazione, venga riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni locali, enti ed aziende, una quota almeno del 50 per cento dei posti messi a concorso.

Leggendo l'articolato risulta evidente come la struttura di questo progetto di legge sia molto snella, limitandosi a prevedere pochi interventi ma incisivi per la loro particolarita'.

Senza avere l'ambizione di risolvere un problema enorme e con implicazioni che travalicano i nostri confini regionali, la presente proposta potrebbe rappresentare un valido contributo delle istituzioni alla crescita e al benessere dei cittadini piemontesi.