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(da IL SOLE-24 ORE di Lunedì 5 Gennaio 2004, pag. 22)
Secondo una recente sentenza del Tar della Campania il sindaco ha il dovere di rendere sempre accessibili gli atti amministrativi
Giunta e consiglio senza segreti
I consiglieri comunali devono poter consultare tutti i documenti amministrativi: i limiti possono venire solo dal Codice della Privacy
In un Comune, alcuni consiglieri hanno chiesto di accedere alla documentazione relativa a una delibera della Giunta, e di avere copia di tutta la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio del Sindaco e il Responsabile del Servizio per l'accesso ai documenti. Come tutta risposta, il Sindaco ha imposto a questi atti il vincolo del segreto d'ufficio. I consiglieri hanno allora richiesto copia dell'atto di segretazione e, di fronte al rifiuto, hanno impugnato davanti al Tar l'atto di vincolo al segreto, chiedendone l'annullamento. Il Tar per la Campania (Sezione V, Napoli, 18 febbraio 2003, n. 921) ha accolto il ricorso: ha ordinato al Comune di esibire e di rilasciare copia dei documenti richiesti, e ha anche condannato il Comune al pagamento delle spese processuali. Nella motivazione della sentenza si è richiamato l'articolo 43 del Testo unico degli enti locali (n. 267/2000), che prevede al comma 2: «I consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici (...) tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge». La sentenza ha seguito le linee della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sezione V, 21 febbraio 1994, n. 119; Sezione V, 7 maggio 1996, n. 528) e ha precisato che i consiglieri comunali e provinciali hanno un compito molto ampio di accesso ai documenti. Infatti, questo diritto non riguarda soltanto le competenze amministrative del Consiglio, ma si riferisce allo svolgimento complessivo del pubblico ufficio di consigliere, al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'amministrazione comunale. In conseguenza - hanno ancora affermato i giudici - i consiglieri non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta (e neppure gli uffici avrebbero titolo per richiederli) ed essi possono accedere anche ai "dati sensibili". Questi ultimi sono i dati personali idonei a rilevare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. I giudici amministrativi (che hanno puntualmente richiamato la precedente decisione del Consiglio di Stato del 2 aprile 2001, n. 1193) hanno affermato che i consiglieri hanno il diritto di accesso anche ai dati sensibili «perché di norma tale attività costituisce "trattamento" autorizzato da specifiche disposizioni legislative (legge 675/96 e Dlgs 135/1999), secondo le regole integrative fissate dalle determinazioni o autorizzazioni generali del Garante e dagli atti organizzativi delle singole amministrazioni». La sentenza, sulla base delle norme considerate, è esatta e merita di essere condivisa. Ma si deve qui segnalare che il nuovo "Codice della Privacy" (che è entrato in vigore, nelle parti più rilevanti, il 1° gennaio 2004) ha abrogato le leggi 675/1996 e 135/1999, e ha previsto una tutela quasi blindata per i "dati sensibili". E' infatti stabilito all'articolo 20, comma 1, che il «trattamento di questi dati da parte di soggetti pubblici è consentito solo se è autorizzato da "espressa" disposizione di legge, nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite». Se poi - prosegue il comma 2 - tale "trattamento" non è previsto per legge, esso è consentito «solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici (...) con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante (...)». Il tessuto normativo relativo al diritto di acceso ai documenti negli enti locali si è quindi modificato: da un lato, vi sono nuove e diverse disposizioni sulla tutela dei dati sensibili; dall'altro lato, il Codice sulla Privacy non ha abrogato (né in modo espresso, né implicito) l'articolo 43 del Testo unico degli enti locali. Queste norme devono essere necessariamente coordinate, e in attesa della modificazione del Testo unico degli enti locali a opera della delega di cui all'articolo 2 della legge 131/2003, il problema dovrà essere risolto dalle norme regolamentari locali, che dovranno stabilire il "bilanciamento"normativo tra il diritto di accesso dei consiglieri e la tutela dei dati sensibili. A nostro avviso, i regolamenti locali, nonostante l'ampio "spazio" previsto dall'art. 117, comma 6 Cost., dovranno rispettare la regola dell'articolo 26, comma 1, secondo cui «i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalle legge e dai regolamenti». Il diritto dei consiglieri comunali e provinciali di accedere ai documenti amministrativi non è perciò così ampio come in passato , e trova ora un forte limite nella tutela dei "dati sensibili".
Vittorio Italia |