
Il regolamento per
l'erogazione dei "buoni scuola" è stato pubblicato il 6 agosto sul Bollettino
Ufficiale della Regione. La modulistica sarà disponibile dal 28 agosto sul
Bollettino e sul sito web www.regione.piemonte.it, e dal 15 settembre presso
le scuole e gli Uffici relazioni con il pubblico regionali.
Le domande andranno
presentate alla Regione tra il 15 settembre e il 31 ottobre, periodo in cui sarà
attivo per ogni informazione un call center che risponderà al numero verde
gratuito 800-666.666.
"In questo modo -
annuncia il Presidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo - manteniamo la
promessa fatta alle famiglie piemontesi nel giugno scorso, quando venne
approvata la legge: dare loro dall'anno scolastico 2003-2004, in particolare a
quelle meno abbienti, la possibilità di scegliere con maggiore libertà, grazie
al contributo della Regione, l'iscrizione dei propri figli ad una scuola statale
o non statale. Abbiamo così raggiunto l'obiettivo di rendere effettivo il
diritto allo studio con l'erogazione di un sussidio che consente la libertà di
educazione e la conseguente libertà di scelta che è un diritto-dovere dei
genitori".
"Il regolamento -
precisa l'Assessore all'Istruzione, Giampiero Leo - determina il limite di
reddito del nucleo familiare, in modo da favorire il diritto alla libera scelta
educativa alle famiglie più svantaggiate economicamente, sulla quali la spesa
scolastica incide in maniera significativa. In questo modo, più basso è il
reddito e maggiori saranno le possibilità di entrare nella graduatoria, e lo
stesso avverrà tanto più sarà alta la spesa scolastica. Ad esempio, una famiglia
con un reddito basso che sostiene una spesa relativamente alta come l'iscrizione
dei figli alla scuola statale superiore potrà ottenere il contributo della
Regione".
Possono presentare domanda le
famiglie che presenteranno un indicatore della situazione reddituale inferiore o
uguale a 30.400 euro e che documenteranno una percentuale di incidenza delle
spese scolastiche superiore al 2% (che non viene applicata ai redditi inferiori
a 7.600 euro).
Il "buono scuola" verrà
concesso per ogni alunno e prioritariamente alle famiglie con un reddito uguale
o inferiore a 7.600 euro, ed ai rimanenti beneficiari sulla base di una
graduatoria in ordine decrescente della percentuale di incidenza della spesa
scolastica sul reddito. Il rimborso varierà tra un massimo del 75% ed un minimo
del 50%.
Sono ammissibili le spese ed
i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione ordinaria, oltre a
quelle sostenute direttamente dalle famiglie per il personale insegnante di
sostegno agli alunni portatori di handicap. Sono invece escluse le spese per
viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo, integrative ed
extracurriculari, oltre a quelle per libri di testo, mensa, trasporto e
materiali didattici già oggetto di altre leggi regionali.

Art.
1.
(Destinatari)
1. Il contributo regionale alla
libera scelta educativa è concesso alle famiglie residenti in Piemonte per i
figli che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, come individuate dalla
normativa vigente, aventi sede in Piemonte o nelle regioni italiane limitrofe.
2. Il nucleo familiare è composto
da genitori e figli a carico, compresi gli affidati. Si intende per residenza
della famiglia la sua residenza anagrafica.
3. Il contributo regionale alla
libera scelta educativa è concesso alle famiglie che presentino un indicatore
della situazione reddituale inferiore o uguale a euro 30.400,00, calcolato
secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, e che documentino una
percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili sull’indicatore
della situazione reddituale superiore al 2 per cento. Tale percentuale di
incidenza non viene applicata ai richiedenti il cui indicatore della situazione
reddituale sia inferiore o uguale a euro 7.600,00.
4. Il contributo regionale alla
libera scelta educativa viene concesso per ogni alunno e prioritariamente alle
famiglie il cui indicatore della situazione reddituale sia inferiore o uguale a
euro 7.600,00 ed ai rimanenti beneficiari sulla base della graduatoria in ordine
decrescente della percentuale di incidenza della spesa scolastica
sull’indicatore della situazione reddituale fino ad esaurimento delle risorse
regionali disponibili definite dall’articolo 1, comma 7, della legge regionale
20 giugno 2003, n.10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa). Le
risorse che risultassero ancora da destinare una volta esaurita la graduatoria
saranno utilizzate secondo le indicazioni della Giunta regionale.
5. La domanda di assegnazione del
contributo regionale alla libera scelta educativa, pena di inammissibilità della
domanda stessa, compilata in ogni sua parte deve essere presentata da uno dei
genitori, o da chi esercita la potestà ai sensi del codice civile, o dallo
studente maggiorenne con nucleo familiare autonomo. Per soggetti che
rappresentano i minori si intendono tutti coloro, persone fisiche e giuridiche,
a cui il minore è affidato con atto del tribunale dei minorenni.
6. Il richiedente correda la
domanda con l’attestazione del reddito imponibile complessivo del nucleo
familiare attraverso autocertificazione sostitutiva nella quale dichiara altresì
di avere conoscenza che, nel caso di concessione dei benefici, si applica
l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
Art.
2.
(Spese scolastiche ammissibili)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera d), della
l.r. 10/2003 per spese di frequenza da classificare ammissibili si intendono
tutte le spese e i contributi di iscrizione, di funzionamento e di gestione
ordinaria, sostenute nell’anno scolastico in corso e documentate dalle famiglie.
2. Sono escluse dal novero delle
spese ammissibili quelle sostenute per viaggi di istruzione, attività di
arricchimento formativo, attività integrative ed extracurriculari.
3. Sono altresì escluse tutte le
spese relative a libri di testo, servizi di mensa, spese di trasporto, sussidi e
materiali didattici, poiché già oggetto di altri specifici interventi normativi.
4. Ai sensi del comma 3 della l.r. 10/2003 sono
considerate spese ammissibili quelle sostenute direttamente dalle famiglie per
il personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno di alunni
portatori di handicap certificati secondo la normativa vigente.
5. Le spese di cui ai commi
precedenti devono essere attestate dalla scuola di frequenza dell’alunno
contestualmente alla presentazione della domanda e devono essere arrotondate
all'intero più vicino.
6. L’amministrazione regionale si
riserva di verificare che le spese dichiarate corrispondano alle voci di spesa
ammissibili.
7. L’amministrazione regionale,
inoltre, può richiedere la produzione della documentazione delle spese
dichiarate entro cinque anni dalla data di assegnazione del contributo.
Art.
3.
(Calcolo dell’indicatore della situazione reddituale)
1. L’indicatore della situazione reddituale è calcolato
dividendo la somma dei redditi imponibili dell'ultima dichiarazione dei redditi
di ciascuno dei componenti del nucleo familiare per i seguenti coefficienti, in
analogia con quelli previsti per la determinazione dell’indicatore di situazione
economica equivalente (ISEE), che riducano tale reddito ad un valore per i
singoli componenti.
|
Numero componenti nucleo familiare |
Coefficienti |
|
1 |
1,00 |
|
2 |
1,57 |
|
3 |
2,04 |
|
4 |
2,46 |
|
5 |
2,85 |
|
Per ogni ulteriore
componente è prevista una maggiorazione dello 0,35 |
2. L’indicatore della situazione reddituale deve essere
arrotondato all'intero più vicino.
Art.
4.
(Formulazione della graduatoria per l’erogazione del
contributo regionale alla libera scelta educativa)
1. La graduatoria ai fini dell’assegnazione del contributo
regionale alla libera scelta educativa, per coloro che presentino un indicatore
della situazione reddituale superiore a euro 7.600,00, viene composta in ordine
decrescente secondo il risultato percentuale che si ottiene dividendo la spesa
scolastica complessiva sostenuta nelle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, determinata secondo quanto indicato nell’articolo 2, per l’indicatore
della situazione reddituale determinato ai sensi dell’articolo 3.
2. Al numeratore, la spesa scolastica sostenuta per
ciascun alunno non può, comunque, essere computata per importi superiori a:
a) euro 1.500,00 per le scuole elementari;
b) euro 2.200,00 per le scuole medie;
c) euro 2.500,00 per le scuole secondarie superiori.
3. Il massimale di spesa è elevato del 50 per cento nel
caso di alunni portatori di handicap se siano state sostenute anche spese per
l’insegnante di sostegno.
Art.
5.
(Determinazione dell’importo del contributo regionale alla
libera scelta educativa)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettere b) e c),
della l.r. 10/2003, le quote percentuali di copertura delle spese scolastiche
ammissibili per ogni figlio, articolate in più fasce proporzionali di reddito, e
l’importo massimo del contributo regionale alla libera scelta educativa
differenziato per ordine e grado di istruzione, vengono determinati secondo la
seguente tabella.