Gruppo Consiliare RINNOVAMENTO LEGHISTA

Torino 17/5/2005

 

ORDINE DEL GIORNO

 

Oggetto: MODIFICHE LEGISLATIVE TRATTAMENTO ANIMALI

 

Il Consiglio Comunale di Torino,

 

premesso

che la Legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 ha, tra le altre, introdotto alcune modifiche al codice penale, per le quali:

·        “le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali” (modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, art. 19-ter); mentre con il previgente art. 727 c.p. era previsto un aumento di pena se il maltrattamento veniva effettuato “quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento (…)”, con conseguente parziale diminuzione del livello di tutela per gli animali rispetto al precedente ordinamento;

constatato

 

 

 

INVITA

 

Il Sindaco e la Giunta ad attivare tutte le iniziative possibili, presso gli Organi Parlamentari e Governativi competenti, al fine di conseguire una urgente modifica all’attuale normativa riguardante i delitti contro gli animali, con particolare riferimento:

  1. all’abolizione della non applicabilità delle disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di allevamento, di trasporto, di attività circense e di giardini zoologici;
  2. all’ inserimento dei reati di abbandono e detenzione in condizioni non idonee nel Titolo IX-bis del II libro del codice penale, al fine di farli ricadere nella fattispecie dei delitti contro gli animali (la presente modifica comporta l’abolizione dell’art. 727 c.p.);
  3. all’estensione della previsione della confisca degli animali e delle aggravanti ai casi di abbandono e detenzione in condizioni non idonee;
  4. al cambiamento della attuale denominazione del Titolo IX-bis in “DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI” (sopprimendo il “SENTIMENTO PER”), al fine di introdurre un omogeneo livello di tutela per tutti gli animali, in quanto esseri senzienti, compresi quelli d’allevamento e i selvatici;
  5. all’inserimento della salvaguardia delle caratteristiche etologiche degli animali nel caso degli spettacoli (Art. 544-quater c.p.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni AIROLA