Gruppo Consiliare RINNOVAMENTO LEGHISTA
Torino
17/5/2005
ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: MODIFICHE LEGISLATIVE TRATTAMENTO ANIMALI
Il Consiglio Comunale di Torino,
premesso
che la Legge 20 luglio
2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o
competizioni non autorizzate”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del
31 luglio 2004 ha, tra le altre, introdotto alcune modifiche al codice penale,
per le quali:
·
“le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di
trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi
speciali in materia di animali” (modifica alle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale, art. 19-ter); mentre con il previgente art. 727
c.p. era previsto un aumento di pena se il maltrattamento veniva effettuato
“quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento,
della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale:
in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la
confisca degli animali oggetto del maltrattamento (…)”, con conseguente
parziale diminuzione del livello di tutela per gli animali rispetto al
precedente ordinamento;
- l’attuale art. 727 c.p considera l’abbandono e la
detenzione degli animali in condizioni non idonee come “contravvenzioni” e
non come “delitti”, e non prevede la confisca degli animali nel caso di
abbandono o malgoverno degli stessi;
- il titolo IX-BIS del II libro del codice penale è
denominato “DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”, per cui gli
animali non sono considerati come esseri senzienti e, in quanto tali,
soggetti di diritto, ma viene solamente tutelato il sentimento degli
esseri umani per gli animali, con conseguente discriminazione tra gli
animali d’affezione e quelli d’allevamento e i selvatici;
constatato
- che la bozza del “Regolamento per la tutela ed il
benessere degli animali in città”, all’esame della VI Commissione
Consiliare Permanente, riconosce “alle specie animali non umane il diritto
ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche”;
- che, su segnalazione di alcune associazioni
animaliste, sono state constatate, nel corso di alcuni interventi
conseguenti a denuncie per maltrattamento di animali, gravi difficoltà
operative nell’opera di tutela dei diritti degli animali stessi, dovute
alle sopra esposte lacune presenti nell’attuale normativa;
INVITA
Il Sindaco e la
Giunta ad attivare tutte le iniziative possibili, presso gli Organi
Parlamentari e Governativi competenti, al fine di conseguire una urgente
modifica all’attuale normativa riguardante i delitti contro gli animali, con
particolare riferimento:
- all’abolizione della non applicabilità delle
disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di allevamento, di trasporto, di
attività circense e di giardini zoologici;
- all’ inserimento dei reati di abbandono e
detenzione in condizioni non idonee nel Titolo IX-bis del II libro del
codice penale, al fine di farli ricadere nella fattispecie dei delitti
contro gli animali (la presente modifica comporta l’abolizione dell’art.
727 c.p.);
- all’estensione della previsione della confisca
degli animali e delle aggravanti ai casi di abbandono e detenzione in
condizioni non idonee;
- al cambiamento della attuale denominazione del
Titolo IX-bis in “DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI” (sopprimendo il
“SENTIMENTO PER”), al fine di introdurre un omogeneo livello di tutela per
tutti gli animali, in quanto esseri senzienti, compresi quelli
d’allevamento e i selvatici;
- all’inserimento della salvaguardia delle
caratteristiche etologiche degli animali nel caso degli spettacoli (Art.
544-quater c.p.).
Giovanni
AIROLA