Guida completa alle legge 40 e ai suoi emendamenti"
(il colore delle frasi corrisponde alla marcatura delle stesse all’interno della legge che segue l’illustrazione dei quattro quesiti referendari.
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
- Articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole:
"discendente da
un´unica cellula di partenza, eventualmente";
- Articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole:
"ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell´embrione stesso, e qualora
non siano disponibili metodologie alternative";
- Articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente
alle parole: "di
clonazione mediante trasferimento di nucleo o";
- Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "la crioconservazione
e"
Motivazioni dei comitati del NO:
Il primo quesito che troviamo nella cabina,
abrogando quattro brevi commi, agli articoli 12, 13, 14, consente la ricerca
scientifica sulle cellule staminali di origini embrionale. Le staminali hanno
la possibilità di rigenerare tutti i tessuti umani. Sono ricerche
importantissime per arrivare alla cura di malattie diffusissime come il
Parkinson, il diabete, l´Alzeheimer, i tumori. Il Sì a questo quesito
restituisce la speranza a milioni di persone. (Nota aggiunta: LE CURE FINO AD ORA MESSE IN ATTO SONO
STATE SCOPERTE CON RICERCHE SULLE CELLULE STAMINALI ADULTE CHE, PRESE DALLO
STESSO SOGGETTO , EVITANO IL RIGETTO)
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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
- Articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana";
- Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilità o infertilità.";
- Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è consentito solo quando sia accertata l´impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché
ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto
medico.";
- Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente
alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della";
- Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 1,";
- Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della
fecondazione dell’ovulo";
- Articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente
alle parole: ", di cui al
comma 2 del presente articolo";
- Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre";
- Articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al
momento della fecondazione", nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile"
Motivazioni dei comitati del NO:
Il secondo quesito che troviamo nella cabina,
abrogando una serie di commi agli articoli 1, 4, 5, 6, 13 e 14, vuole tutelare
la salute della donna. In altre parole, elimina il limite dei tre embrioni e
l´obbligo di impiantarsi tutti insieme e anche se malati (nota aggiunta: NON E’ VERO, LA DONNA PUO’ REVOCARE
L’AUTORIZAZIONE ALL’IMPIANTO - LEGGERE art.14 comma 3, 5); revoca il
divieto di congelamento degli embrioni; elimina infine l´assurdo divieto per la
donna di non revocare il consenso all’impianto. Grazie a questo referendum,
possiamo aiutare i malati di talassemia e di altre patologie ad avere bimbi
sani. (nota aggiunta:NON E’ VERO, PER CURARE I
BAMBINI SONO STATE USATE CELLULE STAMINALI ADULTE, PRELEVATE DAL FRATELLO NATO
DOPO AVER FATTO UNA NORMALE FECONDAZONE ASSISTITA CON CELLULE NON MALATE, COSA
CHE AVVIENE NORMALMENTE NELLE MADRI AMMALATE, E CIOE’ DISPONGONO DI CELLE
MALATE E NO SENZA BISOGNO DI PASTRUGNARLE) .
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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
- Articolo 1, comma 1: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito
il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo
le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i
soggetti coinvolti, compreso il concepito.";
- Articolo 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci
per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.";
- Articolo 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l´impossibilità
di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da
atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico.";
- Articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente
alle parole: "gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della";
- Articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto
stabilito dall´articolo 4, comma 1".;
- Articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: "Fino al momento della
fecondazione dell´ovulo"; - - Articolo 13, comma 3, lettera b),
limitatamente alle parole: "e
terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo";
- Articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
- Articolo 14, comma 3 limitatamente alle parole: "per grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non
prevedibile al momento della fecondazione"; nonché alle parole: "fino alla data del
trasferimento, da realizzare non appena possibile".
Motivazioni dei comitati del NO:
Il terzo quesito che troviamo nella cabina,
abrogando, tra gli altri, il primo comma del primo articolo, cancella le norme
della legge che pretendono di equiparare i diritti del concepito a
quelli dei genitori: nei paesi a ordinamento liberale, non c´è alcuna legge che
riconosca l´embrione come persona giuridica. (nota
aggiunta: PRETENDONO ?? …COSA E’ L’EMBRIONE? , UN AMMASSO DI MATERIA
DA BUTTARE ?).
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Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
- Articolo 4, comma 3: "È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo.";
- Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di
cui all´articolo 4, comma 3";
- Articolo 12, comma 1: "Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini
procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione
di quanto previsto dall´articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.";
- Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: "1,"
Motivazioni dei comitati del NO:
Il quarto quesito, abrogando alcuni commi degli
articoli 4, 9, 12, consente la 'fecondazione eterologa´. Esso permette alle
coppie non in condizioni di procreare per patologie o condizioni sanitarie
incurabili, di avere un figlio da amare, ricorrendo a un donatore di seme. (nota aggiunta: …
ricorrendo a un donatore di seme. INTENDONO PER LE COPPIE GAY. O, PER LE COPPIE m/f, COME GIA’ AVVIENE IN
OLANDA E IN INGHILTERRA, ALCUNI GENITORI PADRI NON RICONOSCONO, SOLO DOPO LA
NASCITA, IL FIGLIO COME LORO)
"Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I
ART. 1.
(Finalità).
1. Al
fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana (ABROGARE - 2° QUESITO) è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito (ABROGARE L’INTERO ARTICOLO - 3 QUESITO) .
2. Il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano
altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
(ABROGARE - 2° QUESITO) (ABROGARE ANCHE
PER IL 3° QUESITO)
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle
cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della
sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per
rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le
ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí
promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della
sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata
la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29
luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo
ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione
e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando
sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità
inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di
infertilità da causa accertata e certificata da atto medico. (ABROGARE - 2°
QUESITO) (ABROGARE ANCHE PER IL 3°
QUESITO)
2. Le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità,
al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della (ABROGARE - 2° QUESITO) (ABROGARE ANCHE PER IL 3° QUESITO) minore
invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi
dell'articolo 6.
3. È
vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo (ABROGARE 4° QUESITO).
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1 (ABROGARE - 2° QUESITO)
(ABROGARE ANCHE PER IL
3° QUESITO), possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in
età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del
ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di
cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti
collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche
stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti,
nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il
nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione
medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle
concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e
dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo
tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente
espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza
i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private
autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto
congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità
definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai
sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la
manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere
un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da
ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo (ABROGARE -
2° QUESITO) (ABROGARE
ANCHE PER IL 3° QUESITO).
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente
legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere
alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine
medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di
tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con
chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui
all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di
sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, linee guida contenenti l'indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente,
almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le
medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di
figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle
tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e
dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4 (ABROGARE -
4° QUESITO)., comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è
ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento
della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e
2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso
codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà
di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo
eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore
di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non
può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE
STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente
assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle
regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi
delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata
delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul
rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della
salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle
strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è
obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e
diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le
informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati
conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le
istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono
tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto
superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15
nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di
controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a
qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla
coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro
(ABROGARE - 4° QUESITO).
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione
dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a
coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia
minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non
coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma
2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti
richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1
e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di
cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui
all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a
300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza
o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione
di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa
da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere
un essere umano discendente
da un'unica cellula di partenza,
eventualmente (ABROGARE 1° QUESITO), identico, quanto al
patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è
punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un
milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua
dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono
applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, (ABROGARE - 4° QUESITO) 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo
quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo
10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi
del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei
divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere
revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA
DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun
embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun
embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità
esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo
sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie
alternative (ABROGARE 1° QUESITO).
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca
o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli
embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione,
di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad
alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi
finalità diagnostiche e
terapeutiche, di cui al
comma 2 del presente articolo (ABROGARE - 2° QUESITO) (ABROGARE ANCHE “E
TERAPEUTICHE” PER IL 3° QUESITO)
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o
(ABROGARE 1° QUESITO) di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi
sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete
di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è
punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000
euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è
aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti
previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione
sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli
embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e (ABROGARE 1° QUESITO) la
soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello
strettamente necessario ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre. (ABROGARE - 2° QUESITO) (ABROGARE AMCHE PER IL 3° QUESITO)
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli
embrioni non risulti possibile per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la
crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile (ABROGARE - 2° QUESITO) (ABROGARE ANCHE PER IL 3°
QUESITO).
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione
medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime,
salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati
sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti
e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi
di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno
dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria
condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti
maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma
8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della
salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5,
sull'attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla
valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati
indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al
Parlamento sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività
sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per
l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere
comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera,
nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale
dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire
proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la
dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli
organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale
sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle
procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a
determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non
dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco
predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del
Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione
medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge,
fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1
trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione
numerica degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione di tecniche di
procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata
in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni
sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di
coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali
sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente
comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000
euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di
conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente
assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo
5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con
decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.