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Una breve rassegna tra le opinioni in corso sul prossimo referendum del 12 giugno: buona lettura.

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"Referendum", di G. Airola (da "CittAgorà" del 26.05.2005)

"Prima la libertà di ricerca", di G. Airola (da "CittAgorà" del 02.02.2005)

"Referendum senza segreto", di M. Gramellini (da "La Stampa" del 25.05.2005)

"Sulla fecondazione il referendum non risolve nulla", di E. De Mita (da "Il Sole-24 Ore" del 12.03.2005)

"Quando si nasce davvero", di E. Agazzi (da "Il Sole-24 Ore", del 13.03.2005)

Il business del referendum

"Niente quorum? Niente rimborsi", di A. M. Mira (da "Avvenire" del 10.03.2005)

"Quando l'elettore vota senza votare", di P. Fornari (da "Avvenire" del 10.03.2005) - File .pdf

"Referendum? Un po' di prudenza non guasta", di L. Mondo (da "La Stampa" del 05.06.2005)

"Cellule staminali embrionali e adulte, come separare realtà e fantasia", di F. Agnoli (da "Il Foglio" del 05.04.2005)

"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"

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da "LA STAMPA" del 25 Maggio 2005

Referendum senza segreto, di Massimo Gramellini

A fanno facile i francesi che domenica si esprimeranno sulla Costituzione Europea con una scelta secca fra «sì» e «no». Nel Paese dei furbi si è invece affermata la consuetudine che chi è favorevole alla norma oggetto di un referendum abrogativo non deve mettere la croce sul «no», ma restarsene a casa per farlo fallire. Succederà anche il 12 giugno, con i quesiti sulla fecondazione. Gli azzeccagarbugli replicano, offesi, che la loro è una scelta legittima. Vero, ma con tre ma. Il primo, etico: sfuggire lo scontro diretto per aggregare al proprio carro quel 20% di astenuti cronici che latitano a ogni consultazione sarà una mossa scaltra, ma è un pessimo esempio di virtù civiche, oltre che un inno al machiavellismo più amorale. Il secondo «ma» riguarda lo stravolgimento del pensiero dei Costituenti, che avevano richiesto la soglia minima del 50% dei votanti per neutralizzare quesiti di scarso interesse popolare, non per consegnare un'arma a chi vuol far fallire la consultazione proprio perché interessatissimo alle questioni in esame. Il terzo «ma», il più grave, investe la segretezza del voto. Poichè i contrari vengono invitati a disertare le urne, chi si presenterà al seggio sarà di fatto identificato come un fautore del «sì», dal momento che anche nel caso in cui votasse «no», il suo gesto avrebbe l'effetto pratico di far salire il «quorum» e favorire così la vittoria dei referendari.
Nel Vangelo sta scritto: «Sia il vostro parlare sì sì, no no». A differenza della Cei, Gesù non contemplava l'astensione.

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da http://www.uncas.splinder.com/

 Polizze

Una polizza da 350 mila euro per risarcire il comitato. Se il quorum non si raggiunge, “premio di consolazione”
di Aldo Torchiaro

“Dobbiamo garantirci un premio di consolazione: ce la mettiamo tutta a vincere, ma con questi chiari di luna finanziari non possiamo neppure precluderci la possibilità di ridurre il nostro esborso, se non riuscissimo a raggiungere il quorum”. La considerazione è del senatore diessino Lanfranco Turci, già presidente della Lega delle cooperative, che ha letteralmente provveduto ad “assicurare il referendum”. Una polizza da 350 mila euro sarà stipulata per mettersi al riparo dal “rischio Ruini”: onde evitare cioé di scadere nell’area grigia dell’astensione di massa, quella che da due giorni i sondaggi hanno accreditato come conclusione annunciata della consultazione.
Si tratta della prima volta in assoluto che questa soluzione viene esaminata da un comitato referendario. Se quindi la chiamata alle urne fallisse, e la maggioranza degli elettori optasse per il richiamo inesorabile delle spiagge, o per scelta, come dice il Comitato “Scienza e Vita”, preferissero astenersi, non tutti i soldi investiti in questi mesi per la campagna referendaria andrebbero in fumo. La legge parla chiaro. Prevede rimborsi (questa volta di un milione di euro) ai promotori del referendum, ma solo al raggiungimento del quorum. Già quasi in bolletta mentre la campagna entra nel vivo, il Comitato per il Sì ha lanciato un Sos raccolta fondi. Ad oggi, dispongono della metà esatta di quanto ha il comitato “Scienza e Vita”. E l’aspetto mediatico non aiuta. Dalle opinioni raccolte nel sondaggio annunciato da Panorama, emerge come sia evidente la sensibilità ai temi chiamati in causa dal referendum, il diritto alla libertà di ricerca, il diritto alla salute delle donne e dei nascituri, il diritto ad avere un figlio sano. Per Lanfranco Turci il problema rimane “la sistematica carenza di informazione”. “Secondo Panorama – incalza Turci- almeno il 50% degli italiani ritiene di non conoscere bene questa materia. Rai e Mediaset si stanno comportando in questo senso in modo inaccettabile. Hanno completamente oscurato il referendum e il voto sulla procreazione assistita. Per questo torniamo a chiedere il rispetto delle regole, a cominciare dal regolamento approvato dalla commissione di Vigilanza Rai”. Per contrattaccare, il Comitato per il sì ha lanciato una campagna di affissioni con testimonial d’eccezione: Monica Bellucci, Sabrina Ferilli, Patrizio Roversi, Silvio Orlando, Valerio Mastrandrea.

 

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Tratto da http://www.impegnoreferendum.it/NR/exeres/A6C4F3BE-3BFE-4587-9DC5-299183C17F48.htm

Buono a sapersi

(10 marzo 2005)
Niente quorum? Niente rimborsi

di Antonio Maria Mira

Due miliardi di vecchie lire a rischio quorum. Poco più di un milione di attuali euro "pesanti". C'è anche questo consistente gruzzolo sul tavolo del quorum referendario. Una questione che non viene mai sbandierata, forse per non "inquinare" la presunta "purezza" del dibattito sul merito. Se, infatti, per i quattro referendum non andasse a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto i comitati promotori non incasserebbero la cifra prevista come rimborso per le spese sostenute. Lo prevede le legge n.157 del 3 giugno 1999, che regolamenta le nuove forme di finanziamento ai partiti tramite i rimborsi elettorali e referendari. Un motivo in più per i promotori per opporsi alla campagna astensionista, visto che in ballo ci sono anche quattrini sonanti.
Ma a chi potrebbero andare, in questa occasione, i rimborsi previsti? I comitati, come è noto, sono costituiti da soggetti di diversa provenienza. I radicali in prima fila ma anche parlamentari del centrosinistra e, in numero minore, del centrodestra. Si tratta di esponenti politici di partiti che incassano già i rimborsi elettorali. Non è quindi da escludere che siano pronti a rinunciare a favore dei meno "ricchi" radicali. Sempre però che raggiungano il quorum.
La legge, all'articolo 1 comma 4, pone infatti precisi paletti: «In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma
risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida, fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia
raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto.
Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione (le modifiche della Carta costituzionalendr)».
Si può notare, incidentalmente, che la stessa legge sembra fatta apposta per incentivare la presentazione, non di un singolo quesito referendario ma di un "pacchetto" multiplo, perché è intuibile che l'operazione più costosa, quella della raccolta delle firme, comporta impegni finanziari quasi uguali sia per racimolare i consensi a un singolo referendum che per 6, 8 o 10. Mentre il rimborso, in caso di quorum raggiunto, si moltiplica appunto fino a un massimo di
dieci volte.
Dunque, tornando al caso odierno, mille lire (poco più di mezzo euro) per firma, per un massimo di 500 mila firme, quelle necessarie per convalidare la raccolta. Un totale di 500 milioni di vecchie lire per ogni referendum. Che moltiplicati per i quattro quesiti sulla fecondazione assistita fanno, appunto, due miliardi di lire, circa 1.033.000 euro. Quelli a rischio quorum. La legge, come detto, è del 1999. Prima di allora ai comitati promotori non toccava nulla. Chi si impegnava in una sfida referendaria lo faceva a sue spese. Ma, ironia della sorte, anche con la nuova normativa ai comitati non è mai arrivato nulla. Infatti proprio da allora i referendum non hanno mai più
raggiunto il quorum.

L'affluenza alle urne si collocò tra il 31,9 e il 32,5 per cento nel caso dei sette quesiti del 21 maggio 2000. Si fermarono ancora più in basso, al 25,7 per cento, quelli sui licenziamenti e sugli elettrodotti del 15 giugno 2003. Per ulteriore ironia della sorte, uno dei referendum radicali
del 2000 chiedeva, oltre all'abolizione del rimborso delle spese elettorali ai partiti, anche quella dei rimborsi referendari. Gli elettori però non andarono a votare nella misura sperata. Né per quello né per gli altri sei referendum. E i radicali non incassarono, allora, 3 miliardi
e mezzo di lire (500 milioni per sette referendum). La norma è così ancora in vigore. Pur se mai applicata. E il quorum... miliardario rimane sempre a rischio.

di Antonio Maria Mira
(C) Avvenire 10 marzo 2005

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LA STAMPA, 05 Giugno 2005


PANE AL PANE

Referendum?
Un po’ di prudenza
non guasta

Lorenzo Mondo
HO già avuto modo di esprimere tempo fa, in questo spazio, ciò che penso del referendum sulla procreazione assistita. Ci ritorno soprattutto per chiarire a me stesso, dopo essermi confrontato con le varie opinioni, i motivi di un più reciso no pronunciato con l'astensione. Credo che la legge attuale non sia da buttare anche se, a giudizio dei più, dopo un periodo di rodaggio, ha bisogno di modifiche. Penso che si potrebbe trovare un compromesso sull'impiego degli embrioni congelati, in cambio dell'assoluto divieto di produrne altri nuovi. Facendoli rientrare idealmente nella pratica della donazione di organi, basterebbero da soli, secondo il parere di vari esperti, a garantire anni e anni di sperimentazioni. Anche la fecondazione eterologa potrebbe trovare accoglimento, a patto che venisse reso noto il nome del donatore, per rispettare l'identità del nascituro ed evitare ignobili mercati. Ma se venisse abolita l'attuale legge, questo il punto sostanziale, verrebbe lasciata mano libera alla creazione di embrioni umani, e perfino alla loro clonazione, per ucciderli ed estrarne cellule destinate a cure di là da venire.
Su questa materia, in mancanza di certezze, credo che debba prevalere quanto meno il principio di precauzione, una ragionevole prudenza. Anche gli scienziati meno scrupolosi sanno di non sapere quando cominci la vita dell'uomo, i parametri addotti a partire dall'ovulo fecondato hanno un valore convenzionale. E' vero che qualcuno, irridendo ai difensori magari esagitati della vita, ha sostenuto che la vita è presente in tutte le fibre dell'universo (e con questa bella pensata, l'unicità e dignità dell'uomo sono servite). Altri ha obbiettato che è la stessa natura a fare strage per prima di embrioni, eliminandoli a cuor leggero (seguendo il ragionamento, saremmo legittimati a imitare, più di quanto non si faccia con guerre e massacri, la furia cieca degli "tsunami"). Vero è che nemmeno gli uomini di scienza sono esenti dal propalare sciocchezze. Ecco, in questi giorni siamo sottoposti a una mobilitazione di scienziati in favore del sì al referendum che, aldilà delle loro strette competenze, si atteggiano a filosofi e maestri di vita, non di rado mediocri. Si giovano dell'autorevolezza quasi sacrale e taumaturgica che promana dai penetrali oscuri della scienza per dare alle loro opinioni, di per sè legittime, un carattere intimidatorio.
E' singolare dunque che, nel fuoco della polemica, venga riprovata la discesa in campo delle gerarchie ecclesiastiche che proprio di questioni morali sono tenute a occuparsi. Non si tratta, neanche da parte dei credenti, di condividere o meno la strategia diretta a ostacolare il raggiungimento del quorum referendario. Magari sbagliano tutto, ma hanno il diritto di esprimersi liberamente, come ogni altra componente della società, senza che venga evocato lo spettro ridicolo dell'invadenza clericale. Nell'Italia secolarizzata, disaffezionata agli stessi principi di civiltà, altri spettri ben più inquietanti incombono. In proposito, è stata sottratta all'oblio, con sottigliezza, una legge elettorale che vieta a uomini investiti di funzioni pubbliche e a ministri del culto di influire sul comportamento degli elettori, inducendoli in particolare all'astensione. Ma non è un caso che non sia mai stata applicata, anche in precedenti e flagranti occasioni. Tanto più quando è stato sancito che il voto è un diritto e non più un dovere. Sarebbe stravagante sanzionare chi esorta, non a violare una legge, ma ad assumere un comportamento che la legge stessa prevede. Mi pare che, con il pronunciamento dei vescovi, ai cattolici è dato semplicemente un motivo in più di riflessione, e tanto basti. Restano liberi di astenersi o di votare senza incorrere in anatemi. Rispondendo alla loro coscienza, come ogni altro elettore, su temi così delicati e gravidi di conseguenze. Certo non devono sentirsi intimiditi, in tante tenebre, dalle accuse di oscurantismo. E sarà pure concesso, di passata, valutare le argomentazioni pacate del cardinal Ruini senza farsi frastornare dalle chiacchiere di un Capezzone che, dal video magnanimamente concesso, si atteggia a novello, conculcato Galileo.

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http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99157l.htm

 

Legge 3 giugno 1999, n. 157

"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999

Art. 1.
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia gia' stata versata la quota del 40 per cento.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali".

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
Requisiti per partecipare al riparto delle somme

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1 per cento".

Art. 3.
Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

Art. 4.
Erogazioni liberali

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire".

Art. 5.
Disciplina fiscale dell'attivita' di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".

3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".

4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici".

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attivita', si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresi' le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

Art. 6.
Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2

1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono aggiunti i seguenti:
"1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al conguagliodelle somme gia' ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La restituzione delle somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.

1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515".

Art. 7.
Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avra' luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilita' determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.

Art. 8.
Testo unico

1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

Art. 9.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.

Art. 10.
Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.